Risale al 18 aprile 2015 la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n.90, del Decreto Legislativo n.42 del 31 marzo, che recepisce la direttiva europea n. 2008/8/CE in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta. Il decreto entrerà in vigore dal prossimo 3 maggio 2015.
Che cosa cambia per l’e-commerce.
Approvato il 27 marzo 2015, tale provvedimento modifica le regole IVA per il commercio elettronico “diretto”, riguardando le cessioni di beni e servizi virtuali resi tramite il web, smartphone e tablet.
Come stabilito il primo gennaio scorso, infatti, tali servizi diventano territorialmente rilevanti ai fini IVA nello Stato comunitario ove il committente è stabilito (ovvero ha il proprio domicilio o la residenza).
Ma le modifiche in atto vanno oltre, poiché – essendo stato riscritto ex novo l’articolo 74 – quinquies – cambia anche la disciplina prevista per le operazioni di e-commerce poste in essere dalle imprese extracomunitarie.
In seguito alle modifiche, gli operatori che prestano i suddetti servizi nei confronti di soggetti privati comunitari dovranno identificarsi ai fini IVA nello Stato membro del consumatore, ai fini dell’applicazione dell’imposta.
Difficoltà insite nella nuova direttiva
Per far fronte alle difficoltà operative derivanti dall’introduzione delle nuove regole, la direttiva istituisce il regime denominato “Mini one stop shopping (MOSS)”, operativo a partire dal 1° gennaio 2015.
L’opzione può essere esercitata anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti al di fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione in Italia.
Tale regime consente ai prestatori di servizi di dichiarare in un unico Stato membro le prestazioni rese nei confronti dei consumatori finali residenti nei territori dell’Unione europea e di procedere al versamento dell’imposta applicata in ciascuno degli stessi.
Grazie al nuovo sistema, il fornitore può identificarsi ai fini IVA in un solo Stato comunitario, pur assolvendo l’imposta dovuta nei singoli Paesi del consumo. Per le imprese italiane l’accreditamento al sistema è subordinato all’invio di una richiesta presso il Centro operativo di Venezia.
Nella dichiarazione trimestrale andrà indicato l’ammontare delle prestazioni effettuate nel periodo distintamente per ciascuno Stato, suddiviso per aliquote, al netto dell’IVA.
Il meccanismo pone a carico dell’amministrazione finanziaria ricevente l’onere di distribuire l’imposta complessivamente riscossa, suddividendola in relazione alla residenza dei singoli consumatori.
In caso di inadempimento, ovvero di omessa o tardiva dichiarazione, si prevede l’applicazione di una sanzione pari all’ammontare dell’imposta dovuta nello Stato che procede all’accertamento. Nell’ipotesi in cui dalla dichiarazione presentata in un altro Stato membro, in relazione all’imposta dovuta in Italia, risulti un’imposta inferiore a quella dovuta, è prevista l’applicazione di una sanzione dal 100% al 200% della differenza fra l’imposta versata e quella dovuta.
Per quanto concerne la liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione non è possibile avvalersi dell’istituto della compensazione “orizzontale”.
Recependo le osservazioni formulate dalla Commissione Finanze della Camera, il decreto modifica l’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, affinché per le imprese italiane che forniscono servizi di telecomunicazione nei confronti di consumatori finali italiani l’emissione della fattura non sia obbligatoria se non richiesta dal cliente. L’operatività della norma è tuttavia subordinata all’approvazione di un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze.