Recentissima la notizia diffusa dal quotidiano economico “Italia Oggi”, relativa all’Iva sull’e-commerce e i suoi sviluppi futuri: dal prossimo anno i criteri di localizzazione delle vendite immateriali verso i consumatori saranno adeguati a quelli degli scambi business to business.
Cosa significa tutto questo per l’e-commerce?
Stando a quanto pubblicato sul quotidiano, dal prossimo anno la riscossione dell’imposta si sposterà dal paese del fornitore verso quello del cliente, indipendentemente dal fatto che l’impresa in questione sia localizzata nell’Unione Europea. Viene così meno quel sistema che aveva – fin’ora – penalizzato i fornitori europei di servizi elettronici colpevoli solo di risiedere nelle nazioni con le aliquote più salate.
Va anche aggiunto che le imprese che vendono online non avranno l’obbligo di identificarsi nei vari paesi di domicilio dei propri clienti: potranno assolvere tutti gli adempimenti d’imposta nella propria nazione, attraverso il regime agevolato del mini-sportello unico.
I servizi e-commerce coinvolti sono quelli stabiliti direttiva 2006/112/Ce e dal regolamento n.282/2011, ovvero:
- La fornitura di siti web e web hosting;
- La fornitura di software e relativi aggiornamenti;
- Musica, film, giochi (compresi quelli d’azzardo), programmi o manifesti politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
- Le prestazioni di insegnamento a distanza.
A questi vanno aggiunte anche tutte le seguenti categorie:
- Servizi generati automaticamente attraverso un computer attraverso internet, in risposta ai dati immessi dal destinatario;
- La concessione (a titolo oneroso) del diritto a mettere in vendita un bene o un servizio su un sito web;
- Le offerte forfettarie di servizi internet, che non si esauriscano nel semplice accesso al web ma fornendo anche altri elementi (notizie, meteo, giochi, eccetera).
Vi sono, infine, alcune categorie stabilite dalla già citata normativa che non rientrano nella definizione di servizi prestati con mezzi elettronici, come viene stabilito al paragrafo 3 dell’articolo 7 del regolamento 282/2011.
- I servizi di teleradiodiffusione e telecomunicazione;
- Beni materiali venduti attraverso il cosiddetto e-commerce indiretto;
- Cd rom, floppy disk, audiocassette, dvd, vhs e supporti analoghi;
- Libri, giornali, riviste e materiale stampato;
- Servizi professionali forniti tramite email;
- Helpdesk telefonico;
- Accesso a Internet;
- Servizi pubblicitari su giornali, manifesti e televisione;
- Prenotazione online di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini;
- Prenotazione online di soggiorni alberghieri e servizi affini.