No a offerte indesiderate, e-mail e sms non richiesti, maggiori controlli da parte di chi commissiona le campagne promozionali; via libera, invece, a pratiche commerciali “user-friendly”, gradite da consumatori e utenti: queste le linee guida del garante privacy anti-spam varate nel luglio 2013.
“Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam” [doc. web n. 2542348], questo il nome delle linee varate dal Garante al fine di combattere il marketing selvaggio e favorire pratiche commerciali “amiche” di utenti e consumatori. Il tentativo di tale provvedimento è quello di delineare un quadro completo di accorgimenti utili per tutte quelle imprese che vogliono intraprendere campagne pubblicitarie per i propri prodotti e servizi, ma – allo stesso tempo – le linee guida possono tornare utili anche agli utenti che non vogliono essere tempestati di pubblicità senza il loro consenso.
Un’attenzione tutta particolare, c’era da immaginarselo, è rivolta alla forma più recente di spamming, ovvero quello diffuso sui social network: parliamo del cosiddetto social spam che spesso comporta modalità sempre più invasive di marketing. Nel caso dei social, infatti, il consenso è considerato tale quando si incomincia a seguire l’Azienda in questione, diventandone fan o follower: il consenso così prestato è considerato informato e volontario e la sottoscrizione consiste, appunto, nel cliccare su “Mi piace” o su “Follow“. In questo caso, quindi, l’azienda può legittimamente inviare pubblicità sul nostro account social fino a quando non viene espressamente revocata l’autorizzazione tramite cancellazione dal proprio profilo del brand aziendale o espresso diniego.
Ecco un sommario delle principali linee guida incluse nel provvedimento generale.
Offerte commerciali e spam
- Invio di offerte commerciali solo con il consenso preventivo. Tale consenso deve essere specifico, libero, informato e documentato per iscritto.
- Controlli su chi realizza campagne di marketing.
- Consenso per l’uso dei dati presenti su Internet e social network.
Semplificazioni per le Aziende in regola
- Sì al “soft spam”, ovvero all’invio di messaggi promozionali, tramite e-mail, ai propri clienti su beni o servizi analoghi a quelli già acquistati.
- Sì a promozioni per fan di marchi e Aziende.
- Consenso unico valido per diverse attività di marketing.
Tutele e sanzioni contro lo spam
- Per gli utenti: Le persone che ricevono spam possono presentare segnalazioni, reclami o ricorsi al Garante e comunque esercitare tutti i diritti previsti dal Codice privacy, inclusa la richiesta di sanzioni contro chi invia messaggi indesiderati
- Per le società: Le “persone giuridiche”, pur non potendo più chiedere l’intervento formale del Garante per la privacy, possono comunque comunicare eventuali violazioni. Hanno invece la possibilità di rivolgersi all’Autorità giudiziaria per azioni civili o penali contro gli spammer.